Art. 1006 cod. nav. — Abbandono dell'aeromobile
Testo dell'articolo
Art. 1006. Abbandono dell'aeromobile
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore l'aeromobile ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando l'aeromobile e' perduto o e' divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, ne' l'aeromobile puo' essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi;
b) quando l'aeromobile si presume perito;
c) quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni sofferti dall'aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo valore assicurabile.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1006 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
