Art. 1007 cod. nav. — Abbandono delle merci
Testo dell'articolo
Art. 1007. Abbandono delle merci
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennita' per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando le merci sono andate totalmente perdute;
b) quando l'aeromobile si presume perito;
c) quando, nei casi previsti dalla lettera a dell'articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilita' quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione;
d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantita' superano i tre quarti del valore assicurabile.
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