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Art. 503 cod. nav. — Indennita' e compenso

Testo dell'articolo

Art. 503. Indennita' e compenso

Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle cose ricuperate, da' diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonche' a un compenso stabilito in ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave e' armata ed equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell'impresa. Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme degli articoli 492, 494,496.

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Avv. Federico Papa
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