In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 504 cod. nav. — Ricupero senza mezzi nautici

Testo dell'articolo

Art. 504. Ricupero senza mezzi nautici

Nel concorso di piu' persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501. Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni. In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso e' ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall'autorita' indicata nell'articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 504 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale