Art. 504 cod. nav. — Ricupero senza mezzi nautici
Testo dell'articolo
Art. 504. Ricupero senza mezzi nautici
Nel concorso di piu' persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501. Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni. In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso e' ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall'autorita' indicata nell'articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.
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