Art. 1020 cod. nav. — Prescrizione
Testo dell'articolo
Art. 1020. Prescrizione
Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547. Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente. [modificato]
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