Art. 1060 cod. nav. — Giudice dell'esecuzione
Testo dell'articolo
Art. 1060. Giudice dell'esecuzione
L'espropriazione e' diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte piu' magistrati, la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 1064, entro due giorni da che e' stato formato.
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