Art. 1061 cod. nav. — Forma del pignoramento di aeromobile
Testo dell'articolo
Art. 1061. Forma del pignoramento di aeromobile
Il pignoramento e' formato ed eseguito a norma del primo e secondo comma dell'articolo 650. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e all'annotazione sul certificato di immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l'aeromobile e' in costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro degli aeromobili in costruzione. Il detto ufficio e' tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalita' indicate nel precedente comma.
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