In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 1065 cod. nav. — Designazione del giudice dell'esecuzione e stima dell'aeromobile

Testo dell'articolo

Art. 1065. Designazione del giudice dell'esecuzione e stima dell'aeromobile

Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 1055, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e richiede al ENAC [modificato] la stima dell'aeromobile, fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione di stima. Se l'autorizzazione a intraprendere uno o piu' viaggi e' stata seguita dagli adempimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1065 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale