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Art. 1066 cod. nav. — Ordinanza di vendita

Testo dell'articolo

Art. 1066. Ordinanza di vendita

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore proprietario, il creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonche' il console dello Stato, del quale l'aeromobile ha la nazionalita', dispone la vendita con o senza incanto. L'ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 656. L'ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell' articolo 532 secondo comma del codice di procedura civile .

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Avv. Federico Papa
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