Art. 1067 cod. nav. — Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita
Testo dell'articolo
Art. 1067. Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita
L'ordinanza di vendita e' notificata a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente che non sono comparse. L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in margine al pignoramento. Copia di essa e' affissa nell'albo della pretura del luogo dove si svolge l'esecuzione, in quello della direzione di aeroporto, e nell'albo della Reale unione nazionale aeronautica. Il giudice puo' anche disporne la pubblicazione in periodici aeronautici.
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