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Art. 657 cod. nav. — Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita

Testo dell'articolo

Art. 657. Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita

L'ordinanza di vendita e' notificata, a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che non sono comparse. L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa e' affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l'ufficio della cancelleria. Il giudice dell'esecuzione puo' nella stessa ordinanza disporre le altre forme di pubblicita' che ritiene opportune.

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Avv. Federico Papa
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