Art. 62 cod. nav. — Movimento delle navi nel porto
Testo dell'articolo
Art. 62. Movimento delle navi nel porto
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi, l'ammaramento, lo stazionamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.
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