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Art. 1122 cod. nav. — Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio

Testo dell'articolo

Art. 1122. Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio

Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale , le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo. Le pene sono aumentate da un terzo alla meta', se il fatto e' commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati.

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Avv. Federico Papa
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