Art. 1122 cod. nav. — Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio
Testo dell'articolo
Art. 1122. Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio
Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale , le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo. Le pene sono aumentate da un terzo alla meta', se il fatto e' commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1122 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
