Art. 1123 cod. nav. — Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio
Testo dell'articolo
Art. 1123. Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio
Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell'aeromobile. Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.
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