Art. 1141 cod. nav. — Danneggiamento della nave o dell'aeromobile
Testo dell'articolo
Art. 1141. Danneggiamento della nave o dell'aeromobile
Chiunque commette il fatto previsto nell' articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto e' commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui e' imbarcato, la pena e' aumentata fino a un terzo; se e' commesso dal comandante, la pena e' aumentata fino alla meta'. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente. Si procede in ogni caso d'ufficio.
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