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Art. 1142 cod. nav. — Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

Testo dell'articolo

Art. 1142. Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.

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Avv. Federico Papa
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