Art. 1142 cod. nav. — Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo
Testo dell'articolo
Art. 1142. Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1142 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
