Art. 1146 cod. nav. — Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei
Testo dell'articolo
Art. 1146. Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei
Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia e' punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila. Per gli appartenenti al personale marittimo e alla personale aeronautico [modificato] e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attivita' indicate nell'articolo 68, la pena e' aumentata fino a un terzo.
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