Art. 1147 cod. nav. — Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto
Testo dell'articolo
Art. 1147. Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila. Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena e' aumentata fino a un terzo.
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