Art. 1155 cod. nav. — Sbarco e abbandono arbitrario di persone
Testo dell'articolo
Art. 1155. Sbarco e abbandono arbitrario di persone
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a tremila. La pena non puo' essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata e' priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria. La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
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