Art. 1156 cod. nav. — Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito
Testo dell'articolo
Art. 1156. Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, e' punito con la multa da lire tremila a diecimila. La pena e' della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e' commesso all'estero. La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
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