Art. 1157 cod. nav. — Omissione di aiuto
Testo dell'articolo
Art. 1157. Omissione di aiuto
Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorita' consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila. Se l'omissione di soccorso si riferisce a piu' persone, la pena e' raddoppiata. Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.
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