Art. 65 cod. nav. — Imbarco e sbarco
Testo dell'articolo
Art. 65. Imbarco e sbarco
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.
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