Art. 66 cod. nav. — Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti
Testo dell'articolo
Art. 66. Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.
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