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Art. 67 cod. nav. — Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti

Testo dell'articolo

Art. 67. Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti

Il capo del compartimento puo' limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.

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Avv. Federico Papa
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