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Art. 67 cod. nav. — Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti
Testo dell'articolo
Art. 67. Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti
Il capo del compartimento puo' limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
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