Art. 75 cod. nav. — Danni alle opere e agli impianti portuali
Testo dell'articolo
Art. 75. Danni alle opere e agli impianti portuali
In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entita' a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorita' provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto puo' richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.
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