Art. 76 cod. nav. — Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque
Testo dell'articolo
Art. 76. Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque
Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformita' delle disposizioni impartite dal capo del compartimento. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorita', per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorita' predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.
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