Art. 78 cod. nav. — Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti
Testo dell'articolo
Art. 78. Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti
L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.
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