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Art. 77 cod. nav. — Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua

Testo dell'articolo

Art. 77. Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua

Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonche' prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'interrimento dei fondali. Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e, se del caso, l'ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette. In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l'autorita' predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.

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Avv. Federico Papa
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