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Art. 93 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 93. Responsabilita' del pilota

Il pilota e' responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta. La responsabilita' del pilota e' comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilita' dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilita' del pilota per dolo o colpa grave [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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