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Art. 94 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 94. Assicurazione obbligatoria del pilota

Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'[articolo 93](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-93) e con massimale pari al limite di responsabilita' stabilito al secondo comma del medesimo [articolo 93](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-93). Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma e' depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'autorita' marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'[articolo 88](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-88), accerta la validita' e l'idoneita' del contratto medesimo. La mancanza, l'invalidita' o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attivita' di pilotaggio [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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