Art. 95 cod. nav. — Regolamenti di pilotaggio
Testo dell'articolo
Art. 95. Regolamenti di pilotaggio
La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonche' il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
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