Art. 729 cod. nav. — Rimozione di relitti
Testo dell'articolo
Art. 729. Rimozione di relitti
Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un aeroporto [modificato] della circoscrizione, il ENAC ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non e' sufficiente a coprire le spese, il proprieterio e' tenuto a corrispondere allo Stato la differenza. Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari sull'aeromobile. Nei casi di urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.
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