Art. 730 cod. nav. — Ingiunzione per rimborso di spese
Testo dell'articolo
Art. 730. Ingiunzione per rimborso di spese
Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il ENAC [modificato] emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ENAC [modificato] puo' procedere agli atti esecutivi. Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito a al suo ammontare ... [modificato] . 17 L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Aggiornamenti
17 La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".
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