Art. 1208 cod. nav. — Richiesta di protezione ad autorita' straniera
Testo dell'articolo
Art. 1208. Richiesta di protezione ad autorita' straniera
Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorita' consolari, invoca la protezione delle autorita' straniere, e' punito con l'ammenda fino a lire mille. 59 Se il fatto e' commesso dal comandante, la pena e' dell'arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire duemila. 59
Aggiornamenti
59 Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto: - (con l'art. 14, comma 11, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." - (con l'art. 14, comma 11, lettera b che "nel secondo comma le parole "la pena e' dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."
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