Art. 1209 cod. nav. — Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato
Testo dell'articolo
Art. 1209. Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato
Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto del Regno, che, a richiesta dell'autorita' consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila. 59
Aggiornamenti
59 Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 14, comma 12) che "Nell' articolo 1209 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."
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