Art. 139 cod. nav. — Stazzatura all'estero
Testo dell'articolo
Art. 139. Stazzatura all'estero
Il ministro per le comunicazioni puo' autorizzare la stazzatura all'estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o piu' viaggi fra porti stranieri prima di approdare nel Regno. La stazzatura all'estero puo', previa autorizzazione del ministro per le comunicazioni, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto del Regno, entro il termine stabilito dal regolamento.
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