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Art. 140 cod. nav. — Nome delle navi maggiori

Testo dell'articolo

Art. 140. Nome delle navi maggiori

Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia' registrato in qualsiasi matricola del Regno. L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

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Avv. Federico Papa
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