In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 191 cod. nav. — Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero

Testo dell'articolo

Art. 191. Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero

In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero dei relitti.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 191 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale