Art. 192 cod. nav. — Imbarco di passeggeri infermi
Testo dell'articolo
Art. 192. Imbarco di passeggeri infermi
L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumita' delle persone a bordo e' sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali. A norma dei regolamenti stessi puo' essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorita',l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.
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