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Art. 193 cod. nav. — Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

Testo dell'articolo

Art. 193. Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche' di merci pericolose in genere e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non puo' essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo le norme del regolamento. L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorita' consolare.

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Avv. Federico Papa
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