Art. 796 cod. nav. — Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione
Testo dell'articolo
Art. 796. Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione
L'aeromobile nazionale non puo' circolare se non porta impresse le marche di nazionalita' e di immatricolazione, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC. [modificato] L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo Stato nel cui registro e' iscritto o quelli previsti dalle convenzioni internazionali. 54
Aggiornamenti
54 La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione , il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".
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