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Art. 797 cod. nav. — Obbligo di portare a bordo licenze o attestati

Testo dell'articolo

Art. 797. Obbligo di portare a bordo licenze o attestati

L'aeromobile nazionale o straniero non puo' circolare se il personale di bordo non e' munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo. 54

Aggiornamenti

54 La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione , il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

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Avv. Federico Papa
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