Art. 829 cod. nav. — Obbligo di comunicazione di inconveniente grave
Testo dell'articolo
Art. 829. Obbligo di comunicazione di inconveniente grave
Il ENAC [modificato] e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
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