Art. 830 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 830. Incidenti aeronautici in mare
Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorita' che ne ha notizia informa immediatamente l'autorita' marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonche' ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza. [modificato]
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