Art. 110 cod. prop. ind. — Diritto morale
Testo dell'articolo
Art. 110. Diritto morale
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varieta' vegetale puo' essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
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