Art. 111 cod. prop. ind. — Diritti patrimoniali
Testo dell'articolo
Art. 111. Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta' vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varieta' vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
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