Art. 166 cod. prop. ind. — Domanda di denominazione varietale
Testo dell'articolo
Art. 166. Domanda di denominazione varietale
1. La denominazione proposta per la nuova varieta':
a) deve rispettare le disposizioni di cui all'[art. 63](/it-IT/fonte/codice-della-proprieta-industriale/art-63) del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali; [modificato]
b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
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