Art. 165 cod. prop. ind. — Dichiarazione del costitutore
Testo dell'articolo
Art. 165. Dichiarazione del costitutore
1. Il costitutore dichiara che:
a) la varieta' di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varieta' vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;
b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove varieta' vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato a consentire l'esame della stessa;
d) e' stata depositata per la stessa varieta' domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;
e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varieta'.
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