Art. 221 cod. prop. ind. — Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
Testo dell'articolo
Art. 221. Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e' esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. [modificato]
2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarita' dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo' ricorrere, per ogni irregolarita' constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
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