Art. 222 cod. prop. ind. — Tariffa professionale
Testo dell'articolo
Art. 222. Tariffa professionale
1. Il Ministro delle attivita' produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera d).
2. Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
